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Sez. L - , Ordinanza n. 8775 del 10/04/2018 (Rv. 648053 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - SGRAVI (BENEFICI, ESENZIONI, AGEVOLAZIONI) | Sgravi contributivi ex art. 3, comma 5, della l. n. 448 del 2008 - Esclusioni di cui al comma 6, lett. b), ultima parte del medesimo articolo - Presupposti.
Stato
decisa il 2018-04-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/648053-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - SGRAVI (BENEFICI, ESENZIONI, AGEVOLAZIONI)

Gli sgravi contributivi di cui all'art. 3, comma 5, della l. n. 448 del 1998 sono applicabili a condizione che l'impresa, anche di nuova costituzione, eserciti attività che non assorbono neppure in parte attività di imprese giuridicamente preesistenti, ad esclusione delle ipotesi previste dal comma 6, lett. b), ultima parte dello stesso articolo, ovvero delle attività sottoposte a limite numerico o di superficie, il cui esercizio, per le particolari condizioni di rilevanza pubblica, è sottoposto ad un elevato controllo degli organi amministrativi ed il cui avvio è subordinato ad un provvedimento amministrativo di tipo concessorio, dovendo intendersi limiti di superficie quelli di natura urbanistica e non semplicemente i limiti dei piani commerciali di carattere generale.

Riferimenti normativi: Legge 23/12/1998 num. 448 art. 3 com. 5 CORTE COST., Legge 23/12/1998 num. 448 art. 3 com. 6 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)