Sez. L, Sentenza n. 11379 del 22/05/2014 (Rv. 630915 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - SGRAVI (BENEFICI, ESENZIONI, AGEVOLAZIONI) | Sgravi contributivi "ex lege" n. 448 del 1998 (applicabile "ratione temporis") - Scopo - Condizioni per il riconoscimento - Mera successione di una impresa nei rapporti lavorativi facenti capo ad un'altra azienda - Spettanza - Esclusione.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - SGRAVI (BENEFICI, ESENZIONI, AGEVOLAZIONI)
Gli sgravi contributivi previsti dall'art. 3, comma 5, legge 23 dicembre 1998, n. 448 (applicabile "ratione temporis") hanno lo scopo di favorire lo sviluppo delle imprese operanti nel Mezzogiorno e l'effettiva occupazione di nuovi dipendenti, per cui è condizione per il loro riconoscimento, ai sensi dell'art. 3, comma 6, lett. d), della citata legge, che le aziende operanti in tali territori abbiano realizzato l'effettiva creazione di nuovi posti di lavoro, eccedenti rispetto al personale già occupato nelle stesse attività al 31 dicembre dell'anno precedente. Ne consegue che non ricorre il requisito dell'effettivo incremento occupazionale ove l'impresa, senza creare nuovi posti di lavoro, si sia limitata a succedere nei rapporti lavorativi, non a rischio, facenti capo ad un'altra azienda.
Riferimenti normativi: Legge 23/12/1998 num. 448 art. 3 com. 5 CORTE COST., Legge 23/12/1998 num. 448 art. 3 com. 5 lett. D CORTE COST., Legge 28/12/2001 num. 448 art. 44 com. 1
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)