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Sez. 1, Sentenza n. 1491 del 18/11/1969 Ud. (dep. 31/01/1970) Rv. 113778 - 01

PROVA PENALE - PERITI - IN GENERE - DOVERI - OPERAZIONI AUSILIARIE DI COLLABORATORI - ESAMI RADIOGRAFICI -DOVERE DEL PERITO DI PROCEDERE PERSONALMENTE AD AZIONARE LE APPARECCHIATURE - SUSSISTENZA - ESCLUSIONE - ATTIVITA RICHIESTE.*
Stato
decisa il 1969-11-18
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/113778-01

PROVA PENALE - PERITI - IN GENERE - DOVERI - OPERAZIONI AUSILIARIE DI COLLABORATORI - ESAMI RADIOGRAFICI -DOVERE DEL PERITO DI PROCEDERE PERSONALMENTE AD AZIONARE LE APPARECCHIATURE - SUSSISTENZA - ESCLUSIONE - ATTIVITA RICHIESTE.*

Il perito nominato dal giudice deve attendere personalmente a quelle operazioni che impegnano la sua capacita scientifica e tecnica. Da cio non deriva, pero, che, in ordine alle perizie per le quali occorrono esami radiografici, il perito debba procedere personalmente ad azionare le relative apparecchiature, ma e sufficiente che personalmente e costantemente egli sia presente, dirigendo e controllando la ripresa delle immagini, in modo da ottenere la riproduzione voluta e da garantirne l'autenticita. E soprattutto necessario, inoltre, che il perito proceda direttamente alla lettura ed alla interpretazione della riproduzione senza affidarsi al responso del radiologo. (Conf 104541, anno 1967, ed ivi citata).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 314 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)