Sez. 1, Sentenza n. 57 del 20/01/1967 Ud. (dep. 09/06/1967) Rv. 104541 - 01
PROVA PENALE - PERIZIA - IN GENERE - OPERAZIONI AUSILIARIE DI COLLABORATORI - IN PARTICOLARE: ESAMI RADIOGRAFICI - DOVERI DEL PERITO.*
PROVA PENALE - PERIZIA - IN GENERE - OPERAZIONI AUSILIARIE DI COLLABORATORI - IN PARTICOLARE: ESAMI RADIOGRAFICI - DOVERI DEL PERITO.*
Il perito nominato dal giudice e tenuto ad eseguire personalmente le attivita che impegnano la sua capacita scientifica e tecnica ed a controllare direttamente le operazioni ausiliarie effettuate da collaboratori o inservienti. In particolare il perito, ove si impongano esami radiografici da eseguirsi per mezzo di specialisti, deve assistere all'esame dirigendone e controllandone le modalita ed e tenuto a procedere direttamente alla lettura ed alla interpretazione della riproduzione radiografica senza affidarsi al responso del radiologo. (V, sulla esigenza che il perito sia autorizzato ad accertamenti a (mezzo di altri specialisti, 103035, anno 1966).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 314 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)