Sez. 3, Sentenza n. 2322 del 04/04/1985 (Rv. 440197 - 01)
CONTRATTI AGRARI - REGIME VINCOLISTICO (PROROGA E BLOCCO) - CAPACITÀ LAVORATIVA DEL COLTIVATORE DIRETTO E DEL CONCEDENTE - QUALITÀ DI COLTIVATORE DIRETTO - DETERMINAZIONE - VALUTAZIONE DELL'ENTITÀ DELLA FORZA LAVORATIVA IMPIEGATA DALLA FAMIGLIA DI LUI - CRITERI - OMESSO ESAME DA PARTE DEL GIUDICE DI UN DOCUMENTO RELATIVO ALL'ASSUNZIONE DI SALARIATI AGRICOLI IN PERIODO PRECEDENTE A QUELLO DELLA DECISIONE - IRRILEVANZA.*
CONTRATTI AGRARI - REGIME VINCOLISTICO (PROROGA E BLOCCO) - CAPACITÀ LAVORATIVA DEL COLTIVATORE DIRETTO E DEL CONCEDENTE - QUALITÀ DI COLTIVATORE DIRETTO - DETERMINAZIONE - VALUTAZIONE DELL'ENTITÀ DELLA FORZA LAVORATIVA IMPIEGATA DALLA FAMIGLIA DI LUI - CRITERI - OMESSO ESAME DA PARTE DEL GIUDICE DI UN DOCUMENTO RELATIVO ALL'ASSUNZIONE DI SALARIATI AGRICOLI IN PERIODO PRECEDENTE A QUELLO DELLA DECISIONE - IRRILEVANZA.*
La decisività di un documento non esaminato dal giudice del merito, quale requisito necessario per la denunciabilità con ricorso per Cassazione di tale omissione, postula che il documento medesimo, sia pure sul piano astratto ed in termini di verosimiglianza, appaia dotato di efficacia probatoria determinante, in quanto direttamente dimostrativo di fatti manifestamente incisivi sul rapporto in contestazione, o comunque rivelatori di una realtà incompatibile con i presupposti che sorreggono la "ratio decidendi". Pertanto, al fine del riconoscimento della qualità di coltivatore diretto all'affittuario di fondo rustico, e con riguardo alla valutazione dell'entità della forza lavorativa impiegata dalla famiglia di quest'ultimo in relazione al normale fabbisogno del fondo medesimo, un documento, che si riferisca alla assunzione di salariati agricoli in periodo anteriore a quello della decisione (rispetto al quale deve essere effettuata la suddetta valutazione), ovvero che non consenta di stabilire se tali salariati siano stati impiegati per le ordinarie esigenze del fondo e non per opere straordinarie od eccezionali di miglioramento (esorbitanti dall'indicata nozione di normale fabbisogno), deve ritenersi privo di quel requisito, in considerazione della sua inidoneità a determinare una diversa decisione della lite senza il concorso o l'integrazione con altri elementi di prova. (V 869/82, mass n 418709; (V 6250/81, mass n 417060).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Legge 25/06/1949 num. 353 art. 1, Legge 11/02/1971 num. 11 art. 25, Legge 03/05/1982 num. 203 art. 6
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)