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Sez. 1, Sentenza n. 1886 del 19/06/1971 (Rv. 352445 - 01)

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - CONDANNA ALLE SPESE - IMPUGNABILITA IN CASSAZIONE - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1971-06-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/352445-01

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - CONDANNA ALLE SPESE - IMPUGNABILITA IN CASSAZIONE - CONDIZIONI.*

Il provvedimento del giudice di merito in ordine alle spese del processo non puo essere Sindacato in Sede di legittimita, ove non violi il divieto di fare gravare le spese sulla parte totalmente vittoriosa. (Conf 481'70, mass n 345497).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 92 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)