Sez. 2, Sentenza n. 9093 del 17/06/1988 Ud. (dep. 25/08/1988) Rv. 179125 - 01
ARMI - IN GENERE - DISCIPLINA DI CUI ALLE LEGGI 2 OTTOBRE 1967 N. 895 E 18 APRILE 1975 N. 110 - RATIO - DIFFERENZE - CONSEGUENZE IN TEMA DI APPLICAZIONE DELLA ATTENUANTE DEL FATTO DI LIEVE ENTITÀ ALLE ARMI CLANDESTINE.*
ARMI - IN GENERE - DISCIPLINA DI CUI ALLE LEGGI 2 OTTOBRE 1967 N. 895 E 18 APRILE 1975 N. 110 - RATIO - DIFFERENZE - CONSEGUENZE IN TEMA DI APPLICAZIONE DELLA ATTENUANTE DEL FATTO DI LIEVE ENTITÀ ALLE ARMI CLANDESTINE.*
In assenza di una specifica disposizione di legge, le norme contenute nella legge 2 ottobre 1967 n. 895 non possono ritenersi trasfuse nella legge 18 aprile 1975 n. 110, trattandosi di norme che si riferiscono a condotte diverse, ispirate a ragioni diverse. Ne consegue che si deve escludere l'applicabilità dell'attenuante della lieve entità, prevista dall'art. 5 legge n. 895/1967 citata, all'ipotesi di detenzione di arma clandestina. (Conf mass n 169692).*
Riferimenti normativi: Legge 02/10/1967 num. 895 art. 5 CORTE COST., Legge 18/04/1975 num. 110 art. 23 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)