Sez. 2, Sentenza n. 5738 del 12/03/1985 Ud. (dep. 07/06/1985) Rv. 169692 - 01
ARMI - IN GENERE - DISCIPLINA DI CUI ALLE LEGGI 2 OTTOBRE 1967 N. 895 E 18 APRILE 1975, N. 110 - RATIO - DIFFERENZE - CONSEGUENZE IN TEMA DI APPLICAZIONE DELLA ATTENUANTE DEL FATTO DI LIEVE ENTITÀ ALLE ARMI CLANDESTINE.*
ARMI - IN GENERE - DISCIPLINA DI CUI ALLE LEGGI 2 OTTOBRE 1967 N. 895 E 18 APRILE 1975, N. 110 - RATIO - DIFFERENZE - CONSEGUENZE IN TEMA DI APPLICAZIONE DELLA ATTENUANTE DEL FATTO DI LIEVE ENTITÀ ALLE ARMI CLANDESTINE.*
In materia di armi, la normativa di cui alle leggi 2 ottobre 1967, n. 895 e 18 aprile 1975, n. 110 si riferisce a condotte diverse, ispirate a ragioni diverse (la prima, preordinata ad evitare detenzioni di armi senza che l'autorità di P.S. sia a conoscenza delle persone che le detengono e del luogo di detenzione; la seconda, tendente a soddisfare l'esigenza che tutte le armi da sparo esistenti nel territorio dello stato siano catalogate). Pertanto, in Mancanza di un espresso disposto, la normativa dettata per alcune condotte non può essere trasfusa in quella prevista per altre, non avendo il legislatore dato vita ad una sorta di testo unico con effetto osmotico; in base a tale considerazione si deve escludere l'applicabilità dell'attenuante della lieve entità prevista dall'art. 5 legge 2 ottobre 1967, n. 895 all'ipotesi di detenzione di armi clandestine. (Conf mass n 163243).*
Riferimenti normativi: Legge 02/10/1967 num. 895 art. 5 CORTE COST., Legge 18/04/1975 num. 110 art. 23 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)