Sez. 5, Sentenza n. 14938 del 28/06/2006 (Rv. 593472 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONDONO FISCALE | Sanatoria ex art. 19 - Bis, comma quinto - Bis, del d.l. n. 41 del 1995 - Esonero dal pagamento delle sanzioni amministrative - Ambito applicativo - Ipotesi di ritardato pagamento di somme dipendenti da dichiarazioni integrative - Applicabilità - Esclusione - Fondamento.
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONDONO FISCALE
In tema di condono fiscale, la disposizione di favore dettata dal comma 5-bis dell'art. 19-bis del d.l. 23 febbraio 1995, n. 41, convertito in legge 22 marzo 1995, n. 85 (comma introdotto dall'art. 5, comma 1, del d. l. 2 ottobre 1995, n. 415, convertito con modificazioni nella legge 29 novembre 1995, n. 507, e poi modificato, quanto alla scadenza, dall'art. 1, comma 2, del d.l. 8 agosto 1996, n. 437, convertito nella legge 24 ottobre 1996, n. 556) esonera esplicitamente dal pagamento delle sanzioni amministrative previste dagli artt. 44 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, e 92 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, i contribuenti e i sostituti d'imposta che abbiano provveduto entro il 30 giugno 1996 "al pagamento delle imposte e delle ritenute dovute a tale data risultanti dalle dichiarazioni annuali", senza alcun riferimento al caso di ritardato pagamento delle somme dipendenti da dichiarazioni integrative, ipotesi cui il beneficio non può pertanto essere esteso dall'interprete, tenuto al rispetto del principio, derivante dall'art. 14 delle preleggi, di stretta e rigorosa applicazione delle norme recanti agevolazioni tributarie.
Riferimenti normativi: Decreto Legge 23/02/1995 num. 41 art. 19 bis, Decreto Legge 02/10/1995 num. 415 art. 5 com. 1 CORTE COST., Decreto Legge 08/08/1996 num. 437 art. 1 com. 2, Legge 22/03/1995 num. 85 CORTE COST., Legge 29/11/1995 num. 507 CORTE COST., Legge 24/10/1996 num. 556, DPR 26/10/1972 num. 633 art. 44 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 602 art. 92 CORTE COST., Preleggi art. 14
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)