Sez. 5, Sentenza n. 285 del 12/01/2010 (Rv. 611207 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONDONO FISCALE | Omesso versamento dell'IVA risultante dalla dichiarazione annuale - Sanzioni amministrative ex art. 44 del d.P.R. n. 633 del 1972 - Sanatoria ex art. 19 bis, comma 5 bis, del d.l. n. 41 del 1995 - Provvedimenti sanzionatori già definitivi ed iscritti a ruolo - Applicabilità - Fondamento.
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONDONO FISCALE
In tema di condono fiscale, l'art. 19-bis, comma 5-bis, del d.l. 23 febbraio 1995, n. 41, convertito nella legge 22 marzo 1995, n. 85 (nel testo, applicabile "ratione temporis", conseguente alle modifiche introdotte dall'art. 1, comma 2, del d.l. 8 agosto 1996, n. 437, convertito nella legge 24 ottobre 1996, n. 556) consente la sanatoria delle sanzioni amministrative previste dall'art. 44 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 per la violazione dell'obbligo di versamento dell'IVA risultante dalla dichiarazione annuale, imponendo agli uffici delle imposte di provvedere, su istanza dell'interessato, allo sgravio delle soprattasse iscritte a ruolo, alle sole condizioni che queste non fossero state ancora pagate alla data del 17 agosto 1996 e che il contribuente istante avesse provveduto, entro il 30 giugno 1996, al pagamento delle imposte e delle ritenute dovute a tale data, con la conseguenza che il beneficio non dipende dall'avvenuta impugnazione dell'avviso d'irrogazione della sanzione e non è, quindi, limitato alle sanzioni ancora controverse al momento di entrata in vigore della legge agevolatrice, ma è esteso anche a quelle in tale momento già iscritte a ruolo (quindi, normalmente, definitive) o pagate.
Riferimenti normativi: Decreto Legge 23/02/1995 num. 41 art. 19 bis com. 5 n. 2, Decreto Legge 08/08/1996 num. 437 art. 1 com. 2, DPR 26/10/1972 num. 633 art. 44 CORTE COST., Legge 22/03/1995 num. 85 CORTE COST., Legge 24/10/1996 num. 556
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)