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Sez. 2, Sentenza n. 5726 del 10/06/1998 (Rv. 530870 - 01)

TRENTINO-ALTO ADIGE - PROVINCE - MATERIE DI COMPETENZA PROVINCIALE - MASI CHIUSI | Della Provincia di Bolzano - Disciplina del t.u. delle leggi provinciali n. 8 del 1962 - Acquisto per usucapione di bene facente parte di maso chiuso - Compatibilità con detta disciplina - Ammissibilità dell'usucapione - Sussistenza - Fondamento - Autorizzazione ex art. 9 del t.u. - Necessità - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 1998-06-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/530870-01

TRENTINO-ALTO ADIGE - PROVINCE - MATERIE DI COMPETENZA PROVINCIALE - MASI CHIUSI

In tema di ordinamento dei masi chiusi l'acquisto per usucapione di un bene facente parte di un maso chiuso deve ritenersi possibile, in quanto il riconoscere tutela a chi ha posseduto per il tempo necessario all'usucapione, a scapito di chi invece si è disinteressato del bene, non contraddice il principio dell'indivisibilità del maso chiuso, che è previsto proprio per assicurare le esigenze della produzione e gli scopi di economia familiare, che, invece, quel comportamento di disinteresse non preserva. Deve, inoltre, escludersi che all'usucapione possa trovare applicazione il disposto dell'art. 9 del T.U. delle leggi provinciali della Provincia di Bolzano, approvato con decreto del Presidente della Giunta Provinciale 7 febbraio 1962 n. 8, laddove prevede che per tutti i cambiamenti nell'estensione di un maso chiuso nonché nella consistenza dei relativi diritti reali, che non siano derivanti da espropriazione per pubblica utilità, sia necessaria l'autorizzazione della commissione locale per i masi chiusi. Infatti, pur non potendo tale disposto interpretarsi nel senso che l'autorizzazione sia necessaria soltanto per gli atti dispositivi e non per i fatti integranti ipotesi di acquisto di diritti a titolo originario (posto che altrimenti non vi sarebbe stata ragione per escludere detta necessità per il caso dell'espropriazione), l'esclusione della necessità dell'autorizzazione si desume, sia dalla circostanza che l'art. 36 del suddetto testo unico sanziona con l'inefficacia giuridica soltanto gli "atti" espletati senza l'autorizzazione della commissione o comunque contrastanti con le disposizioni contenute nello stesso testo unico, e non anche i "fatti" giuridicamente rilevanti, come quelli integratori della fattispecie dell'usucapione, sia dalla circostanza che l'art. 41 A, secondo comma, del medesimo testo unico, stabilendo che le istanze alle commissioni locali per i masi chiusi, che abbiano ad oggetto un cambiamento della consistenza del maso, debbono essere firmate dal proprietario del maso o da tutti i comproprietari o coeredi, non può logicamente interpretarsi, se non con procedimento logico assurdo, nel senso che l'efficacia della sentenza di accertamento dell'usucapione sia subordinata alla istanza del soggetto in danno del quale l'usucapione è maturata.

Riferimenti normativi: Legge Prov. Bolzano 07/02/1962 num. 8 art. 9, Legge Prov. Bolzano 07/02/1962 num. 8 art. 36, Legge Prov. Bolzano 07/02/1962 num. 8 art. 41, Cod. Civ. art. 1158, Cod. Civ. art. 1159

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)