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Sez. 5, Sentenza n. 14814 del 18/06/2010 (Rv. 613612 - 01)

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972 - TRIBUTI DOGANALI (DIRITTI DI CONFINE - DAZI ALL'IMPORTAZIONE ED ALLA ESPORTAZIONE - DIRITTI DOGANALI) - IN GENERE | Protocollo n. 3) all'Accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera - Art. 5, lett. h) - Articoli usati raccolti in Svizzera e destinati al recupero delle materie prime - Esenzione dai dazi doganali - Spettanza - Prova della destinazione - Certificato EUR 1 rilasciato dall'autorità svizzera ex art. 16 - Sufficienza - Contestazione da parte delle autorità doganali del paese comunitario d'importazione - Accertamento diretto - Inammissibilità - Speciale procedura prevista dall'art. 33 - Necessità.
Stato
decisa il 2010-06-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/613612-01

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972 - TRIBUTI DOGANALI (DIRITTI DI CONFINE - DAZI ALL'IMPORTAZIONE ED ALLA ESPORTAZIONE - DIRITTI DOGANALI) - IN GENERE

In materia doganale, tra i prodotti interamente ottenuti in Svizzera previsti dall'art. 5 del Protocollo n. 3) all'Accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera di cui al Regolamento CEE 19 dicembre 1972, n. 2840/72, che godono dell'esenzione dai dazi all'importazione nella Comunità, rientrano (lett. h) gli "articoli usati, a condizione che siano ivi raccolti e possano servire soltanto al recupero delle materie prime, compresi gli pneumatici usati che possono servire solo per la rigenerazione o essere utilizzati come cascami", in relazione ai quali il certificato EUR 1, rilasciato dalle autorità elvetiche ai sensi dell'art. 16, è sufficiente a giustificare l'esenzione doganale, in quanto attesta, all'esito dell'accertamento dell'esistenza di tutte le condizioni per godere del beneficio, il carattere originario della merce sotto ogni profilo, compreso quello della destinazione al recupero della materia prima; qualora le autorità doganali del Paese comunitario d'importazione intendano contestarne il contenuto, non possono procedere ad accertamento diretto, ma devono ricorrere alla speciale procedura di cui all'art. 33, che prevede la possibilità di controllo "a posteriori" delle prove dell'origine, il successivo inoltro di richiesta di chiarimenti alle autorità doganali del Paese di esportazione e la facoltà, solo all'esito, di esclusione del trattamento preferenziale.

Riferimenti normativi: Regolam. Consiglio CEE 19/12/1972 num. 2840

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)