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Sez. 1, Sentenza n. 514 del 17/02/1976 (Rv. 379177 - 01)

ANTICHITA E BELLE ARTI - COSE DI INTERESSE ARTISTICO E STORICO - COSE DI PROPRIETA PRIVATA - ALIENAZIONE O TRASMISSIONE - DIRITTO DI PRELAZIONE DELLO STATO - DETERMINAZIONE DEL PREZZO - MANCATA ACCETTAZIONE DEL PREZZO DETERMINATO DAL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE - DETERMINAZIONE DELLA COMMISSIONE EX ART 31 DELLA LEGGE N 1089 DEL 1939 - NATURA - PROVVEDIMENTO AMMINISTRATIVO - CONSEGUENZE - IMPUGNAZIONE PER ILLEGITTIMITA - COMPETENZA DELLA CORTE DI APPELLO - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1976-02-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/379177-01

ANTICHITA E BELLE ARTI - COSE DI INTERESSE ARTISTICO E STORICO - COSE DI PROPRIETA PRIVATA - ALIENAZIONE O TRASMISSIONE - DIRITTO DI PRELAZIONE DELLO STATO - DETERMINAZIONE DEL PREZZO - MANCATA ACCETTAZIONE DEL PREZZO DETERMINATO DAL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE - DETERMINAZIONE DELLA COMMISSIONE EX ART 31 DELLA LEGGE N 1089 DEL 1939 - NATURA - PROVVEDIMENTO AMMINISTRATIVO - CONSEGUENZE - IMPUGNAZIONE PER ILLEGITTIMITA - COMPETENZA DELLA CORTE DI APPELLO - ESCLUSIONE.*

La Determinazione della commissione prevista dall'art 31 della legge n 1089 del 1939, che determina il prezzo delle cose di interesse artistico alienate insieme con altre per un unico corrispettivo, nel caso in cui l'alienante non accetti il prezzo determinato d'ufficio dal ministro della pubblica istruzione che abbia esercitato il diritto di prelazione a favore dello stato, integra un provvedimento amministrativo, e non una pronunzia giurisdizionale di natura arbitrale, in quanto non e diretta a dirimere una lite relativa ad un rapporto giuridico gia costituito, ma a determinare, mediante una valutazione tecnica, un elemento (prezzo proporzionale della cosa alienata) del rapporto espropriativo posto in essere dalla pa con l'Esercizio autoritativo del diritto di prelazione. Ne consegue che la domanda rivolta alla dichiarazione di illegittimita del suddetto provvedimento, non configurandosi come impugnazione per nullita di un lodo arbitrale, non e proponibile alla Corte d'appello, a norma dell'art 828 cod proc civ.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 828 CORTE COST., Legge 01/06/1939 num. 1089 art. 31 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)