Sez. L, Sentenza n. 5216 del 29/11/1977 (Rv. 388855 - 01)
TRASPORTI - PUBBLICI - FERROVIE IN CONCESSIONE - PERSONALE (IMPIEGATI ED AGENTI) - IN GENERE - RAPPORTO DI LAVORO - SPECIALITA - DISCIPLINA EX ART 2120 COD CIV SULL'INDENNITA DI ANZIANITA ED EX LEGGE N 1561 DEL 1960 SUL TRATTAMENTO DI QUIESCENZA - INAPPLICABILITA - ILLEGITTIMITA COSTITUZIONALE - INSUSSISTENZA.*
TRASPORTI - PUBBLICI - FERROVIE IN CONCESSIONE - PERSONALE (IMPIEGATI ED AGENTI) - IN GENERE - RAPPORTO DI LAVORO - SPECIALITA - DISCIPLINA EX ART 2120 COD CIV SULL'INDENNITA DI ANZIANITA ED EX LEGGE N 1561 DEL 1960 SUL TRATTAMENTO DI QUIESCENZA - INAPPLICABILITA - ILLEGITTIMITA COSTITUZIONALE - INSUSSISTENZA.*
Il rapporto di lavoro degli addetti ai pubblici servizi di trasporto, in regime di concessione, disciplinato dal RD 8 gennaio 1931 n 148, si distingue dal comune rapporto di lavoro di diritto privato, poiche la disciplina normativa speciale lo regola interamente sia nella Costituzione e nel contenuto essenziale dei diritti e degli obblighi che fanno capo alle parti, sia nelle sue vicende. Pertanto trova applicazione il principio di specialita - espressamente sancito nell'art 15 cod pen, ma operante nell'intero ordinamento per il suo carattere generale - e deve percio escludersi l'applicabilita della disciplina della cessazione del rapporto di lavoro, prevista dall'art 2120 cod civ per l'indennita di anzianita, sia la disciplina giuridica del rapporto di quiescenza previsto dalla legge 18 dicembre 1960 n 1561 per gli impiegati privati. Ne la disciplina speciale e costituzionalmente illegittima, poiche - come ha rilevato la Corte costituzionale nella sent n 124 del 28 maggio 1975 - il diritto alle indennita di fine rapporto e la pensione non possono venir meno in ragione delle cause risolutive del rapporto, ma il legislatore ordinario e libero di considerare globalmente il trattamento di quiescenza, comprendendo sia l'indennita di fine rapporto che la pensione, o di privilegiare l'uno o l'altro dei due elementi in base a sue scelte discrezionali. (Conf 534/76, mass n 379177).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2120 CORTE COST., Cod. Pen. art. 15, Regio Decr. 08/01/1931 num. 148 CORTE COST., Legge 18/12/1960 num. 1561 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)