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Sez. L, Sentenza n. 3867 del 17/04/1999 (Rv. 525514 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO LE MALATTIE - MATERNITÀ | Indennità giornaliera - Diritto della lavoratrice apprendista - Spettanza - Condizioni - Requisito contributivo - Necessità.
Stato
decisa il 1999-04-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/525514-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO LE MALATTIE - MATERNITÀ

Per effetto della sentenza n. 276 del 1988 della Corte costituzionale, che - nel dichiarare infondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 17, terzo e quarto comma, legge n. 1204 e 21, legge n. 25 cit., sollevate, con riferimento agli artt. 3, 31, 35, 37 e 38 cost., nel presupposto errato che l'indennità giornaliera di maternità, essendo collegata all'indennità di disoccupazione, non spetti alla lavoratrice apprendista - ha ritenuto che la legge 30 dicembre 1971, n. 1204 e la legge 19 gennaio 1955, n. 25 considerano le apprendiste alla stessa stregua delle lavoratrici subordinate ordinarie ai fini delle misure protettive e delle provvidenze previste a tutela della lavoratrice madre, non è venuta meno la necessità del requisito contributivo previsto dal quarto comma dell'art. 17 legge 30 dicembre 1971 n. 1204, secondo cui l'indennità giornaliera di maternità spetta alla lavoratrice a condizione (tra l'altro) che nell'ultimo biennio che precede il suddetto periodo risultino a suo favore, ai fini dell'assicurazione di malattia, ventisei contributi settimanali.

Riferimenti normativi: Legge 30/12/1971 num. 1204 art. 17 CORTE COST., Legge 19/01/1955 num. 25 art. 21 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)