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Sez. L, Sentenza n. 3754 del 15/04/1987 (Rv. 452685 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAM - ASSICURAZIONI MALATTIE - MATERNITÀ - INDENNITÀ GIORNALIERA - DIRITTO DELLA LAVORATRICE IN STATO DI DISOCCUPAZIONE SENZA GODIMENTO DELLA RELATIVA INDENNITÀ - SPETTANZA - LAVORATRICE APPRENDISTA - ESTENSIONE - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1987-04-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/452685-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAM - ASSICURAZIONI MALATTIE - MATERNITÀ - INDENNITÀ GIORNALIERA - DIRITTO DELLA LAVORATRICE IN STATO DI DISOCCUPAZIONE SENZA GODIMENTO DELLA RELATIVA INDENNITÀ - SPETTANZA - LAVORATRICE APPRENDISTA - ESTENSIONE - CONDIZIONI.*

Il disposto del quarto comma dell'art. 17 della legge 30 dicembre 1971 n. 1204 - secondo cui l'indennità giornaliera di maternità spetta anche alla lavoratrice che versi in stato di disoccupazione senza essere in godimento della relativa indennità per aver effettuato nell'ultimo biennio lavorazioni alle dipendenze di terzi non soggette all'Obbligo dell'Assicurazione contro la disoccupazione a condizione che al momento dell'astensione obbligatoria dal lavoro per maternità non siano trascorsi più di 180 giorni dalla data di risoluzione del rapporto e che nello ultimo biennio che precede il suddetto periodo risultino a suo favore, ai fini dell'Assicurazione di malattia, 26 contributi settimanali - si applica anche nell'ipotesi in cui il mancato godimento del trattamento di disoccupazione discenda dal fatto che si tratti di lavoratrice apprendista, in quanto tale non soggetta all'Assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione, sempre che ricorrano le altre condizioni di fatto richieste dalla norma citata. (V 2387/84, mass n 434424).*

Riferimenti normativi: Legge 30/12/1971 num. 1204 art. 17 com. 4 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)