Sez. L, Sentenza n. 6236 del 24/10/1986 (Rv. 448498 - 01)
TIROCINIO (APPRENDISTATO) - IN GENERE - DIVIETO DI IMPIEGO DEL LAVORATORE IN DETERMINATE MANSIONI ED OBBLIGO DI IMPARTIRE ALL'APPRENDISTA L'ISTRUZIONE PROFESSIONALE - PORTATA RISPETTIVA.*
TIROCINIO (APPRENDISTATO) - IN GENERE - DIVIETO DI IMPIEGO DEL LAVORATORE IN DETERMINATE MANSIONI ED OBBLIGO DI IMPARTIRE ALL'APPRENDISTA L'ISTRUZIONE PROFESSIONALE - PORTATA RISPETTIVA.*
La specialità del rapporto di apprendistato comporta, da un lato, il divieto d'impiego del lavoratore in determinati tipi di mansioni (art. 11 legge 19 gennaio 1955 n. 25), divieto di carattere assoluto (manovalanza) o per il tempo eccedente quello strettamente necessario all'apprendimento (lavorazioni in serie), dall'altro, l'Obbligo per il datore di lavoro di impartire all'apprendista l'istruzione professionale; e tale Obbligo, se non si sostanzia necessariamente nella predisposizione di corsi teorici, comporta, tuttavia, che l'apprendista presti la sua opera seguendo le istruzioni e sotto il controllo del datore o di lavoratori esperti. (V 2053/85, mass n 439956; (V 190/84, mass n 432449).*
Riferimenti normativi: Legge 19/01/1955 num. 25 art. 2, Legge 19/01/1955 num. 25 art. 11 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)