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Sez. 3, Sentenza n. 31840 del 26/02/2014 Ud. (dep. 18/07/2014) Rv. 260190 - 01

PREVIDENZA E ASSISTENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI | Omessa denuncia dei dati previdenziali - Responsabili delle società dilettantistiche in relazione alle attività svolte in favore degli associati - Reato di cui all'art. 37 L. n. 689 del 1981 - Configurabilità - Condizioni.
Stato
decisa il 2014-02-26
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/260190-01

PREVIDENZA E ASSISTENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI

L'obbligo di denuncia di dati obbligatori a fini previdenziali da parte del datore di lavoro, la cui omissione è penalmente sanzionata dall'art. 37 della L. n. 689 del 1981 (come modificato dall'art. 116, comma diciannovesimo, della L. 23 dicembre 2000 n. 388), sussiste anche nei confronti dei responsabili delle società sportive dilettantistiche in relazione alle attività svolte, a beneficio degli associati, da istruttori, addetti alle strutture, ed altri collaboratori purchè si tratti di attività svolte professionalmente, risultando invece irrilevante il fatto che le attività in questione siano espletate in vista della partecipazione degli associati a competizioni dilettantistiche ufficiali (riconosciute dal CONI e dalle federazioni sportive), ovvero a beneficio dei c.d. "amatori" delle varie discipline, o di semplici principianti.

Riferimenti normativi: Legge 24/11/1981 num. 689 art. 37 CORTE COST., Legge 23/12/2000 num. 388 art. 116, Legge 27/02/2009 num. 14 CORTE COST., Decreto Legge 31/12/2008 num. 207 art. 35 com. 5, DPR 22/12/1986 num. 917 art. 67 com. 1 lett. M

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)