Sez. 3, Sentenza n. 4037 del 12/03/1997 Ud. (dep. 07/05/1997) Rv. 208270 - 01
PREVIDENZA E ASSISTENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - IN GENERE | Reati in materia previdenziale - Società cooperativa a responsabilità limitata - Compatibilità con l'impresa artigiana - Sussistenza - Fattispecie: ritenuta insussistenza di omissioni contributive.
PREVIDENZA E ASSISTENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - IN GENERE
Ai fini della sussistenza o meno di reati in materia previdenziale, la società cooperativa a responsabilità limitata è compatibile con l'impresa artigiana. (Nella specie, relativa a rigetto di ricorso avverso sentenza di assoluzione dall'imputazione di cui all'art. 37 Legge 24 novembre 1981, n. 689, per avere l'imputato - quale legale rappresentante di società cooperativa a responsabilità limitata - omesso di presentare all' INPS le denunzie contributive e di versare i contributi relativi a n. 11 soci-lavoratori, accertato in punto di fatto dal Pretore che i soci lavoratori della cooperativa prestavano attività lavorativa di produzione di capi di biancheria intima femminile secondo le previsioni dello statuto societario e nell'ambito del perseguimento dello scopo sociale; la loro retribuzione non era fissa, bensì commisurata all'andamento del fatturato, tanto da potersi qualificare come vera e propria distribuzione di utili; non sussisteva alcun organo deputato ad impartire direttive vincolanti in materia di esecuzione dei lavori che venivano assunti in base a deliberazioni dell'organo assembleare né ad irrogare sanzioni disciplinari, (sicché un'attività siffatta non era stata ricondotta ad un rapporto di lavoro subordinato, poiché svolta in conformità al patto sociale e diretta al perseguimento dei fini istituzionali della società); tutti i soci-lavoratori della cooperativa erano iscritti, personalmente, alla gestione speciale degli artigiani dell'INPS ed avevano provveduto, singolarmente, al versamento della quota contributiva prevista per gli artigiani, la S.C., tenuto conto di tale situazione complessiva di fatto e delle incertezze interpretative che connotano la giurisprudenza di legittimità, ha osservato che sarebbe inconcepibile ravvisare una responsabilità penale per dolo e che legittimamente il Pretore aveva concluso per l'insussistenza del contestato delitto nei suoi elementi oggettivo e soggettivo).
Riferimenti normativi: Legge 24/11/1981 num. 689 art. 37 CORTE COST., Legge 08/08/1985 num. 443 art. 3 com. 2, Legge 08/08/1985 num. 443 art. 6 com. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)