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Sez. 3, Sentenza n. 23553 del 06/11/2009 (Rv. 610785 - 01)

LOCAZIONE - DISCIPLINA DELLE LOCAZIONI DI IMMOBILI URBANI (LEGGE 27 LUGLIO 1978 N. 392, COSIDDETTA SULL'EQUO CANONE) - IMMOBILI ADIBITI AD USO DIVERSO DA QUELLO DI ABITAZIONE - DURATA - IN GENERE | Durata inizialmente pattuita uguale o superiore a quella di 12 anni - Conseguenze - Disdetta motivata alla prima scadenza concordata secondo i tempi e le modalità di cui agli artt. 28 e 29 della legge n. 392 del 1978, al fine di evitare il rinnovo tacito - Necessità.
Stato
decisa il 2009-11-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/610785-01

LOCAZIONE - DISCIPLINA DELLE LOCAZIONI DI IMMOBILI URBANI (LEGGE 27 LUGLIO 1978 N. 392, COSIDDETTA SULL'EQUO CANONE) - IMMOBILI ADIBITI AD USO DIVERSO DA QUELLO DI ABITAZIONE - DURATA - IN GENERE

In tema di locazione di immobili ad uso non abitativo, qualora le parti abbiano pattuito un termine di durata del contratto superiore a quello minimo di legge (nella specie, dodici anni), nonché il rinnovo automatico del contratto stesso per una durata pari a quella minima di legge (sei anni), il locatore, per evitare il rinnovo tacito del contratto alla prima scadenza superiore al sessennio, è onerato a comunicare al conduttore la disdetta contenente il diniego di rinnovazione motivato almeno dodici (o diciotto nel caso di locazione di immobili con destinazione alberghiera) mesi prima della suddetta scadenza, secondo quanto previsto dagli artt. 28 e 29 della legge 27 luglio 1978, n. 392.

Riferimenti normativi: Legge 27/07/1978 num. 392 art. 27 CORTE COST., Legge 27/07/1978 num. 392 art. 28, Legge 27/07/1978 num. 392 art. 29 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)