Sez. 1, Sentenza n. 4551 del 11/03/1981 Ud. (dep. 13/05/1981) Rv. 148866 - 01
IMPUGNAZIONI PENALI - CASSAZIONE - SANZIONE PECUNIARIA PER INAMMISSIBILITA O RIGETTO DEL RICORSO - INAMMISSIBILITA CHE AVREBBE POTUTO ESSERE DICHIARATA CON DECISIONE CAMERALE - PLURALITA DI RICORRENTI - SENTENZA CHE DICHIARA LA INAMMISSIBILITA - CONDANNA ALLA SANZIONE PECUNIARIA - ESCLUSIONE - CONDIZIONI.*
IMPUGNAZIONI PENALI - CASSAZIONE - SANZIONE PECUNIARIA PER INAMMISSIBILITA O RIGETTO DEL RICORSO - INAMMISSIBILITA CHE AVREBBE POTUTO ESSERE DICHIARATA CON DECISIONE CAMERALE - PLURALITA DI RICORRENTI - SENTENZA CHE DICHIARA LA INAMMISSIBILITA - CONDANNA ALLA SANZIONE PECUNIARIA - ESCLUSIONE - CONDIZIONI.*
La sentenza della Corte di Cassazione che dichiara inammissibile il ricorso non deve pronunciare la condanna al pagamento della sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende nel caso in cui l'inammissibilita avrebbe potuto essere dichiarata in camera di consiglio e cio pur nell'ipotesi di pluralita di ricorrenti quando i motivi di impugnazione degli altri ricorrenti siano esclusivamente personali. (Conf Cass, sez i, 4 marzo 1981, gatti; V, in senso conforme o difforme, le massime ivi citate).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 531, Cod. Proc. Pen. art. 549 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)