Sez. 2, Sentenza n. 5483 del 10/02/1984 Ud. (dep. 12/06/1984) Rv. 164775 - 01
IMPUGNAZIONI PENALI - CASSAZIONE - SANZIONE PECUNIARIA PER INAMMISSIBILITÀ O RIGETTO DEL RICORSO - INAMMISSIBILITÀ - SENTENZA DICHIARATIVA - SANZIONE PECUNIARIA - INAPPLICABILITÀ - CONDIZIONI - FATTISPECIE.*
IMPUGNAZIONI PENALI - CASSAZIONE - SANZIONE PECUNIARIA PER INAMMISSIBILITÀ O RIGETTO DEL RICORSO - INAMMISSIBILITÀ - SENTENZA DICHIARATIVA - SANZIONE PECUNIARIA - INAPPLICABILITÀ - CONDIZIONI - FATTISPECIE.*
In caso di dichiarazione di inammissibilità del ricorso per Cassazione per mancata presentazione dei motivi, il conseguenziale Onere delle spese non si estende al pagamento della sanzione pecuniaria in favore della cassa delle ammende, poiché la inammissibilità poteva rilevarsi e dichiararsi in camera di consiglio. (nella specie, la discussione in pubblica udienza era conseguenza di specifica istanza avanzata dal difensore). (V mass n 900101, contrasto già segnalato, vol 1983 pag 139 n 6; (Conf mass n 157517; (Conf mass n 149465; (Conf mass n 148866; (Conf mass n 144788; (contra mass n 157052; (contra mass n 149867).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 531, Cod. Proc. Pen. art. 549 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)