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Sez. 1, Sentenza n. 2210 del 20/12/1983 Cc. (dep. 30/01/1984) Rv. 162408 - 01

LIBERTÀ PERSONALE DELL'IMPUTATO - CUSTODIA PREVENTIVA - IN GENERE - ART. 14 DELLA LEGGE N. 532 DEL 1982 - INTERPRETAZIONE - CRITERI - EFFETTI - OBBLIGHI DI VALUTAZIONE DA PARTE DEL GIUDICE.*
Stato
decisa il 1983-12-20
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/162408-01

LIBERTÀ PERSONALE DELL'IMPUTATO - CUSTODIA PREVENTIVA - IN GENERE - ART. 14 DELLA LEGGE N. 532 DEL 1982 - INTERPRETAZIONE - CRITERI - EFFETTI - OBBLIGHI DI VALUTAZIONE DA PARTE DEL GIUDICE.*

L'art. 14 della legge n. 532 del 1982, introducendo un terzo comma all'art. 277 cod. proc. pen., va interpretato nella sua collocazione sistematica e secondo la ratio legis che lo ispira. Pertanto, in tema di adozione della misura alternativa alla libertà provvisoria, così come in esso previsto, occorre aver riguardo ai principi, vigenti, di evitare una gravosa carcerazione preventiva ad imputati di reati non particolarmente gravi e salvaguardare soggetti che, pur non trovandosi in condizioni di assoluta incompatibilità con il regime carcerario - per ragioni di età o per condizioni fisiche - appaiono meritevoli di tutela. In sostanza, il giudice nel valutare l'istanza in tal senso proposta, deve esaminare sia le ragioni impeditive della libertà provvisoria (pericolo di fuga, esigenze di ordine processuale o di tutela della collettività) sia altri motivi processuali, quali la non obbligatorietà del mandato di cattura, la possibile non grave entità della pena irrogabile per il reato o le particolari condizioni del reo, al fine di giustificare la cessazione della custodia in carcere.*

Riferimenti normativi: Legge 12/08/1982 num. 532 art. 14

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)