Sez. 1, Sentenza n. 1553 del 29/06/1984 Cc. (dep. 20/09/1984) Rv. 165612 - 01
LIBERTÀ PERSONALE DELL'IMPUTATO - CUSTODIA PREVENTIVA - IN GENERE - ARRESTI DOMICILIARI - ISTANZA - CONCEDIBILITÀ - ELEMENTO - CONDIZIONI DI SALUTE - VALUTAZIONE - RIFERIMENTO AGLI ARTT. 247 E 259 COD. PROC. PEN. - LEGITTIMITÀ.*
LIBERTÀ PERSONALE DELL'IMPUTATO - CUSTODIA PREVENTIVA - IN GENERE - ARRESTI DOMICILIARI - ISTANZA - CONCEDIBILITÀ - ELEMENTO - CONDIZIONI DI SALUTE - VALUTAZIONE - RIFERIMENTO AGLI ARTT. 247 E 259 COD. PROC. PEN. - LEGITTIMITÀ.*
Ai fini della concessione o meno degli arresti domiciliari, le condizioni di salute non rappresentano un criterio estraneo alla decisione, perché una valutazione di esse è espressamente prevista quale elemento di riferimento dagli artt. 247 e 259 cod. proc. pen. cioè in Sede di convalida dell'arresto e in Sede di esecuzione del mandato di cattura. La disciplina dettata da tali norme sebbene riferibile ad ipotesi diverse è tuttavia applicabile, ferme le altre condizioni previste dall'art. 254 cod. proc. pen. all'istituto di concessione del beneficio degli arresti domiciliari. (V mass n 162408, per considerazioni sistematiche).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 247, Cod. Proc. Pen. art. 259 CORTE COST., Legge 12/08/1982 num. 532 art. 14
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)