Sez. U, Sentenza n. 2844 del 13/06/1989 (Rv. 463078 - 01)
PROFESSIONISTI - GIUDIZI DISCIPLINARI - IN GENERE - PROFESSIONI SANITARIE - MEDICI - ILLECITI DISCIPLINARI - PREVISIONI GENERICHE - NORME DI ETICA PROFESSIONALE - FUNZIONE INTEGRATIVA - ENUNCIAZIONE RELATIVA - COMPITO DELL'ORDINE PROFESSIONALE - PORTATA - FATTISPECIE RELATIVA A PRESCRIZIONE MEDICA PER IL CANCRO DI FARMACI DI COMPOSIZIONE O PREPARAZIONE SEGRETA, CON DIFFUSIONE DI NOTIZIE IDONEE A SUSCITARE ILLUSORIE SPERANZE.*
PROFESSIONISTI - GIUDIZI DISCIPLINARI - IN GENERE - PROFESSIONI SANITARIE - MEDICI - ILLECITI DISCIPLINARI - PREVISIONI GENERICHE - NORME DI ETICA PROFESSIONALE - FUNZIONE INTEGRATIVA - ENUNCIAZIONE RELATIVA - COMPITO DELL'ORDINE PROFESSIONALE - PORTATA - FATTISPECIE RELATIVA A PRESCRIZIONE MEDICA PER IL CANCRO DI FARMACI DI COMPOSIZIONE O PREPARAZIONE SEGRETA, CON DIFFUSIONE DI NOTIZIE IDONEE A SUSCITARE ILLUSORIE SPERANZE.*
L'art. 38 del d.P.R. 5 aprile 1950 n. 221, prevedendo quali illeciti disciplinari degli esercenti le professioni sanitarie "abusi o mancanze" o "fatti disdicevoli al decoro professionale", non descrive compiutamente le azioni o le omissioni vietate - a differenza delle norme penali, soggette al principio di stretta legalità - ma pone delle clausole generali il cui contenuto deve essere integrato dalle norme di etica professionale, l'enunciazione delle quali è rimessa all'autonomia dell'ordine professionale, cui spetta anche l'interpretazione e l'applicazione di esse, in Esercizio dei relativi poteri nei procedimenti disciplinari. (principio affermato in tema di procedimento disciplinare a carico di un medico cui era stata contestata, in particolare, la violazione degli artt. 18 e 42 e seguenti del codice di deontologia professionale, per avere prescritto ed usato, per la cura del cancro, farmaci di composizione o preparazione segreta, diffondendo notizie di trattamenti terapeutici non sottoposti ad adeguate sperimentazioni ed a rigoroso controllo scientifico e comunque notizie sanitarie atte a suscitare illusorie speranze). (Conf 2104/75, mass n 375844, nella prima parte).*
Riferimenti normativi: DPR 05/04/1950 num. 221 art. 38
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)