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Sez. U, Sentenza n. 2104 del 24/05/1975 (Rv. 375844 - 01)

IGIENE E SANITA PUBBLICA - PROFESSIONI ED ARTI SANITARIE - PROFESSIONI SANITARIE - VIGILANZA DELL'ESERCIZIO E DISCIPLINA - ILLECITO DISCIPLINARE - ESTREMI - AZIONI OD OMISSIONI VIETATE - NORME DI ETICA PROFESSIONALE - RILEVANZA - ENUNCIAZIONE ED INTERPRETAZIONE - POTERE DELL'ORDINE PROFESSIONALE - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
Stato
decisa il 1975-05-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/375844-01

IGIENE E SANITA PUBBLICA - PROFESSIONI ED ARTI SANITARIE - PROFESSIONI SANITARIE - VIGILANZA DELL'ESERCIZIO E DISCIPLINA - ILLECITO DISCIPLINARE - ESTREMI - AZIONI OD OMISSIONI VIETATE - NORME DI ETICA PROFESSIONALE - RILEVANZA - ENUNCIAZIONE ED INTERPRETAZIONE - POTERE DELL'ORDINE PROFESSIONALE - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*

L'art 38 DPR 5 aprile 1950 n 221, prevedendo quali illeciti disciplinari degli esercenti le professioni sanitarie 'abusi o mancanzè o 'fatti disdicevoli al decoro professionalè non descrive compiutamente le azioni o le omissioni vietate - a differenza delle norme penali, soggette al principio di stretta legalita - ma pone delle clausole generali, il cui contenuto dev'essere integrato dalle norme di etica professionale, la cui enunciazione e rimessa alla autonomia dell'ordine professionale, al quale spetta anche la interpretazione ed applicazione di esse, in Esercizio dei poteri d'autarchia nonche di autocritica nei procedimenti disciplinari. E poiche le dette norme interne non assurgono a norme dell'ordinamento generale, la loro scorretta formulazione non puo essere denunciata in Cassazione. (fattispecie di censura irrogata dal consiglio dell'ordine ad un medico, che, dopo essere stato nominato consulente ginecologo, collaboratore del 'consulente anzianò, da un ospedale, aveva successivamente - essendo stato istituito un reparto di ginecologia - accettato la carica di direttore del reparto, senza avvertire ne chiedere l'assenso al detto consulente anziano, che da quella carica era stato cosi estromesso). (V 2927/72, mass n 360664).*

Riferimenti normativi: Costituzione art. 101, Costituzione art. 111, Preleggi art. 1, Decr. Leg. Capo Provv. Stato 13/09/1946 num. 233 CORTE COST., DPR 05/04/1950 num. 221 art. 26, DPR 05/04/1950 num. 221 art. 38

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)