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Sez. 3, Sentenza n. 34789 del 22/06/2011 Ud. (dep. 26/09/2011) Rv. 250864 - 01

SANITÀ PUBBLICA - IN GENERE | Ambiente - Danno ambientale - Azione civile del privato - Legittimazione - Presupposti - Fattispecie.
Stato
decisa il 2011-06-22
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/250864-01

SANITÀ PUBBLICA - IN GENERE

In tema di danno ambientale, è legittimato a costituirsi parte civile il cittadino che non si dolga del degrado dell'ambiente ma faccia valere una specifica pretesa in relazione a determinati beni, quali cespiti, attività e diritti soggettivi individuali (come quello alla salute), in conformità alla regola generale posta dall'art. 2043 cod. civ.. (Fattispecie di scarico senza autorizzazione di acque reflue industriali comportante effluvi molesti e maleodoranti).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 74 CORTE COST., Legge 03/04/2006 num. 152 art. 137

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)