Sez. 1, Sentenza n. 44528 del 25/09/2018 Ud. (dep. 31/10/2019) Rv. 277148 - 03
SANITÀ PUBBLICA - IN GENERE | Danno ambientale – Costituzione di parte civile – Stato – Enti pubblici territoriali – Altri soggetti – Legittimazione – Condizioni.
SANITÀ PUBBLICA - IN GENERE
In tema di reati ambientali, a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 318, comma 2, lett. a), d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, tutti i soggetti diversi dallo Stato, singoli o associati, comprese le Regioni e gli altri enti pubblici territoriali, possono esercitare l'azione civile in sede penale, ai sensi dell'art. 2043 cod. civ., per ottenere il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali, ulteriori e concreti, conseguenti alla lesione di diritti particolari, diversi dall'interesse pubblico alla tutela dell'ambiente, pur se derivanti dalla stessa condotta lesiva.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 74 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Decreto Legisl. 03/04/2006 num. 152 art. 318 com. 2 lett. A CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)