diritto.io

Sez. 1, Sentenza n. 942 del 24/03/1969 (Rv. 339359 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE - PREVENTIVO - NATURA - FUNZIONE - PRONUNCIA DI MERITO - PRECLUSIONE.*
Stato
decisa il 1969-03-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/339359-01

GIURISDIZIONE CIVILE - REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE - PREVENTIVO - NATURA - FUNZIONE - PRONUNCIA DI MERITO - PRECLUSIONE.*

Il regolamento di giurisdizione, che non e un mezzo di impugnazione, ma un atto volto a trasferire dal giudice investito della causa alle Sezioni Unite della Corte di Cassazione la statuizione sulla giurisdizione, allo scopo di ottenere preventivamente una pronuncia definitiva sulla individuazione del giudice avente giurisdizione sulla controversia, non puo essere proposto dopo che il giudice abbia emesso una pronuncia di merito. (V.3310-68, massima n.336304 2061-68, massima n.334184 2002-67, massima n.329037 1821-67, massima n.328717 1074-67, massima n.327454).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 41 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)