Sez. U, Sentenza n. 428 del 17/02/1972 (Rv. 356343 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE - IN GENERE - NATURA DI MEZZO D'IMPUGNAZIONE - ESCLUSIONE - FUNZIONE - LIMITI DI PROPONIBILITA - IMPUGNAZIONE DEI PROVVEDIMENTI ORDINATORI - INSUSSISTENZA.*
GIURISDIZIONE CIVILE - REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE - IN GENERE - NATURA DI MEZZO D'IMPUGNAZIONE - ESCLUSIONE - FUNZIONE - LIMITI DI PROPONIBILITA - IMPUGNAZIONE DEI PROVVEDIMENTI ORDINATORI - INSUSSISTENZA.*
L'istanza di regolamento preventivo di giurisdizione non e mezzo di impugnazione, ma atto preordinato a trasferire la statuizione sulla giurisdizione del giudice adito alle Sezioni Unite della Corte di Cassazione allo scopo di ottenere preventivamente una pronuncia definitiva in ordine alla individuazione del giudice avente Competenza giurisdizionale nella causa proposta. Tale istanza puo essere proposta in qualunque momento del giudizio di primo grado finche non sia intervenuta una decisione di merito e non consiste nell'impugnazione dei provvedimenti ordinatori eventualmente gia adottati nel corso del giudizio. (V 3177'69, mass n 343158; 942'69, mass n 339359).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 41 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)