Sez. L, Sentenza n. 216 del 17/01/1990 (Rv. 464843 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - ASSUNZIONE - COLLOCAMENTO AL LAVORO - CIECHI, INVALIDI E MUTILATI - ASSUNZIONE OBBLIGATORIA - ATTO AMMINISTRATIVO DI AVVIAMENTO DEI LAVORATORI PROTETTI - DEDUZIONE DELLA SUA EMISSIONE FUORI DAI NECESSARI PRESUPPOSTI LEGALI - PROVA - ONERE DELL'IMPRENDITORE.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - ASSUNZIONE - COLLOCAMENTO AL LAVORO - CIECHI, INVALIDI E MUTILATI - ASSUNZIONE OBBLIGATORIA - ATTO AMMINISTRATIVO DI AVVIAMENTO DEI LAVORATORI PROTETTI - DEDUZIONE DELLA SUA EMISSIONE FUORI DAI NECESSARI PRESUPPOSTI LEGALI - PROVA - ONERE DELL'IMPRENDITORE.*
Nel sistema del collocamento obbligatorio disciplinato dalla legge 2 aprile 1968 n. 482, la richiesta (numerica, ed eccezionalmente nominativa ex art. 16, quarto comma, della stessa legge) del datore di lavoro, la quale presuppone la vacanza del posto destinato ai soggetti riservatari, costituisce l'indispensabile requisito di legittimità dell'atto amministrativo di avviamento dei lavoratori protetti, a seguito del quale sorge il diritto del lavoratore all'assunzione e l'Obbligo (legale) del datore di lavoro ad assumere il lavoratore avviato, salva la facoltà dell'imprenditore di contestare la legittimità dell'atto di avviamento o comunque di dedurne l'emissione al di fuori dei necessari presupposti legali, opponendo eccezioni (quali la Mancanza della richiesta o l'indisponibilità di posti destinati ai riservatari, perché già tutti coperti) che debbono essere provate dall'imprenditore medesimo, con conseguente esclusione -stante anche la presunzione di legittimità dell'atto amministrativo - dell'Onere del lavoratore di provare, ai fini dell'accertamento del suo diritto all'assunzione e del risarcimento dei danni conseguenziali alla mancata assunzione, la vacanza del posto di lavoro. (V 5996/87, mass n 454373).*
Riferimenti normativi: Legge 02/04/1968 num. 482 art. 11 CORTE COST., Legge 02/04/1968 num. 482 art. 16 CORTE COST., Legge 02/04/1968 num. 482 art. 19, Legge 02/04/1968 num. 482 art. 23 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)