Sez. L, Sentenza n. 5996 del 09/07/1987 (Rv. 454373 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - ASSUNZIONE - COLLOCAMENTO AL LAVORO - CIECHI, INVALIDI E MUTILATI - ASSUNZIONE OBBLIGATORIA - RICHIESTA DEL DATORE DI LAVORO - CONDIZIONE DI LEGITTIMITÀ DELL'ATTO DI ASSEGNAZIONE - MANCANZA - ASSUNZIONE DEL LAVORATORE - DISCIPLINA ORDINARIA - APPLICABILITÀ - CONSEGUENZE - RITARDO NELL'ASSUNZIONE RISPETTO ALLA DATA DELL'ILLEGITTIMO PROVVEDIMENTO DI AVVIAMENTO - RISARCIMENTO DEL DANNO CONSEGUENZA - INAMMISSIBILITÀ.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - ASSUNZIONE - COLLOCAMENTO AL LAVORO - CIECHI, INVALIDI E MUTILATI - ASSUNZIONE OBBLIGATORIA - RICHIESTA DEL DATORE DI LAVORO - CONDIZIONE DI LEGITTIMITÀ DELL'ATTO DI ASSEGNAZIONE - MANCANZA - ASSUNZIONE DEL LAVORATORE - DISCIPLINA ORDINARIA - APPLICABILITÀ - CONSEGUENZE - RITARDO NELL'ASSUNZIONE RISPETTO ALLA DATA DELL'ILLEGITTIMO PROVVEDIMENTO DI AVVIAMENTO - RISARCIMENTO DEL DANNO CONSEGUENZA - INAMMISSIBILITÀ.*
Con riguardo all'avviamento al lavoro (da parte dell'ufficio provinciale del lavoro) degli appartenenti alle categorie protette di cui alla legge 2 aprile 1968 n. 482 (disciplina generale delle assunzioni obbligatorie presso le pubbliche amministrazioni e le aziende private), la richiesta del datore di lavoro condiziona la legittimità dell'atto amministrativo di assegnazione del lavoratore e la nascita dell'Obbligo del datore di lavoro di stipulare il contratto individuale di lavoro. Pertanto, ove in difetto della suddetta richiesta, il lavoratore avviato sia stato comunque assunto dall'imprenditore, il rapporto di lavoro deve intendersi costituito per la libera autonomia negoziale delle parti, fuori dal sistema del collocamento obbligatorio, senza che il lavoratore possa pretendere il risarcimento del danno per l'eventuale ritardo nell'assunzione rispetto alla data indicata nell'illegittimo provvedimento di avviamento. (Conf 821/86, mass n 443360, sulla prima parte; (Conf 1138/85, mass n 439270, sulla prima parte; (Conf 3414/84, mass n 435430, sulla prima parte).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Legge 02/04/1968 num. 482 art. 11 CORTE COST., Legge 02/04/1968 num. 482 art. 16 CORTE COST., Legge 02/04/1968 num. 482 art. 19, Legge 02/04/1968 num. 482 art. 23 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)