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Sez. 3, Sentenza n. 16617 del 16/07/2010 (Rv. 614502 - 01)

TITOLI DI CREDITO - ASSEGNO BANCARIO - PROTESTO | Palese diversità della firma di traenza rispetto alla titolarità del conto - Elevazione del protesto a nome del correntista - Onere della banca trattaria - Esclusione - Elevazione del protesto a carico dell'emittente - Sufficienza - Fondamento.
Stato
decisa il 2010-07-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/614502-01

TITOLI DI CREDITO - ASSEGNO BANCARIO - PROTESTO

In tema di protesto di assegno bancario, nel caso in cui la firma di traenza indichi un nome completamente diverso dal titolare del conto corrente, tale che non sia in alcun modo possibile ingenerare nella banca trattaria il dubbio dell'apparente riferibilità dell'assegno al predetto titolare, non vi è ragione di elevare il protesto a suo nome, giacché è sufficiente, al fine di conservare l'azione di regresso contro gli obbligati, che il protesto sia levato a nome di colui che risulta aver emesso l'assegno (in conformità, peraltro, all'art. 4 della circolare 838/c del 3 maggio 1955 del Ministero dell'industria e del commercio recante istruzioni per l'uniforme applicazione della legge 12 febbraio 1955, n. 77, sulla pubblicazione degli elenchi dei protesti cambiari), non essendovi neppure interesse a conoscere il nome del titolare del conto su cui l'assegno è tratto, né la sua solvibilità, in quanto non si è formalmente obbligato per la relativa somma, e conseguentemente risulta del tutto non inadempiente.

Riferimenti normativi: Regio Decr. 21/12/1933 num. 1736 art. 62, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 13, Legge 12/02/1955 num. 77 CORTE COST. PENDENTE, Circ. Minist. Industria Commercio e Artigianato 03/05/1955

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)