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Sez. 3, Sentenza n. 2936 del 18/10/1974 (Rv. 371379 - 01)

TITOLI DI CREDITO - ASSEGNO BANCARIO - ALTERAZIONI - CONTRAFFAZIONE DELLA FIRMA DELL'EMITTENTE E SOTTOSCRIZIONE CON NOME INVENTATO - DIVERSITA DI DISCIPLINA QUANTO AL PROTESTO.*
Stato
decisa il 1974-10-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/371379-01

TITOLI DI CREDITO - ASSEGNO BANCARIO - ALTERAZIONI - CONTRAFFAZIONE DELLA FIRMA DELL'EMITTENTE E SOTTOSCRIZIONE CON NOME INVENTATO - DIVERSITA DI DISCIPLINA QUANTO AL PROTESTO.*

In ipotesi di assegno bancario sul quale sia stata falsificata la firma dell'emittente, deve essere distinto il caso di contraffazione della firma, in cui il protesto deve essere levato contro il trattario con riferimento al titolare del conto corrente, dal caso di sottoscrizione con un nome chiaramente e totalmente diverso da quello del titolare del conto. In questa seconda evenienza, il protesto al nome del correntista sarebbe del tutto inutile, data la inesistenza di qualsiasi riferibilita esteriore al titolare del deposito, mentre il protesto levato con riferimento al nome del traente inesistente (necessariamente con l'indicazione negativa quanto all'esistenza di un conto) e sufficiente nei rapporti fra i giratari per la tutela dei rispettivi diritti.*

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 13, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 13, Regio Decr. 21/12/1933 num. 1736 art. 62, Legge 12/02/1955 num. 77 art. 2, Circ. Minist. 03/05/1955 all. 083800C

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)