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Sez. 2, Sentenza n. 2475 del 21/02/2012 (Rv. 621829 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - COSTITUZIONE E COMPARIZIONE DELLE PARTI | Mancata iscrizione a ruolo - Disciplina anteriore alla riforma di cui alla legge n. 353 del 1990 - Riassunzione del processo - Termine annuale - Decorrenza.
Stato
decisa il 2012-02-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/621829-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - COSTITUZIONE E COMPARIZIONE DELLE PARTI

Allorché nessuna delle parti abbia provveduto all'iscrizione a ruolo dell'appello non si applica l'art. 348 cod. proc. civ. (nel testo anteriore alla riforma attuata con la legge 26 novembre 1990, n. 353), ma l'art. 307 cod. proc. civ., cui l'art. 347 dello stesso codice rinvia, quanto alle forme ed ai termini della costituzione in appello e secondo il quale, in caso di mancata costituzione dell'appellante e dell'appellato nei termini loro rispettivamente assegnati, il processo deve essere riassunto entro un anno dalla scadenza del termine stabilito per la costituzione del convenuto dall'art. 166 cod. proc. civ. (nel testo anteriore alla riforma del 1990) e, cioè, cinque giorni prima della udienza di comparizione, computato nel termine il giorno della costituzione.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 166 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 307 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 347, Cod. Proc. Civ. art. 348, Legge 26/11/1990 num. 353 art. 90 CORTE COST., Legge 20/12/1995 num. 534 CORTE COST., Decreto Legge 18/10/1995 num. 432 art. 9 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)