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Sez. 1, Sentenza n. 2377 del 03/03/2000 (Rv. 534536 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - COSTITUZIONE E COMPARIZIONE DELLE PARTI | Mancata iscrizione a ruolo - Disciplina anteriore alla riforma di cui alla legge n. 353 del 1990 - Riassunzione del processo - Termine annuale - Decorrenza.
Stato
decisa il 2000-03-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/534536-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - COSTITUZIONE E COMPARIZIONE DELLE PARTI

L'ipotesi in cui nessuna delle parti abbia provveduto alla iscrizione a ruolo dell'appello rimane estranea alla previsione dell'art. 348 cod. proc. civ. - nel testo anteriore alla riforma attuata con la legge n. 353 del 1990 e successive modificazioni, applicabile, ex art. 90 della citata legge, come modificato dall'art. 9 del D.L. n. 432 del 1995, convertito in legge n. 534 del 1995, ai giudizi pendenti alla data del 30 aprile 1995, data di entrata in vigore della stessa legge n. 353 -, per essere, invece, disciplinata dall'art. 307 del codice di rito, cui l'art. 347 dello stesso codice rinvia quanto alle forme ed ai termini della costituzione in appello, e secondo il quale, in caso di mancata costituzione dell'appellante e dell'appellato nei termini loro rispettivamente assegnati, il processo deve essere riassunto nel termine di un anno dalla scadenza di quello stabilito per la costituzione del convenuto a norma dell'art. 166 cod. proc. civ. (sempre nel testo anteriore alla riforma del 1990), e cioè cinque giorni prima della udienza di comparizione, computato nel termine il giorno della costituzione.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 166 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 307 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 347, Cod. Proc. Civ. art. 348, Legge 26/11/1990 num. 353 art. 90 CORTE COST., Decreto Legge 18/10/1995 num. 432 art. 9 CORTE COST., Legge 20/12/1995 num. 534 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)