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Sez. 3, Sentenza n. 9319 del 08/05/2015 (Rv. 635317 - 01)

ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE - FACOLTÀ E OBBLIGHI DELL'ASSICURATORE - IN GENERE | Azione di surrogazione dell'assicuratore sociale ex art. 28, secondo comma, della legge n. 990 del 1969 (applicabile "ratione temporis") - Rapporti con l'azione di ripetizione esperibile nei confronti del danneggiato, ex art. 28, quarto comma, della legge n. 990 del 1969 - Autonomia - Conseguenze.
Stato
decisa il 2015-05-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/635317-01

ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE - FACOLTÀ E OBBLIGHI DELL'ASSICURATORE - IN GENERE

In tema di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, l'azione di surrogazione proposta dall'ente gestore dell'assicurazione sociale ai sensi dell'art. 28, secondo comma, della legge 24 dicembre 1969, n. 990 (applicabile "ratione temporis"), è autonoma rispetto a quella di ripetizione, esperibile ai sensi del quarto comma della medesima norma nei confronti del danneggiato, per il pregiudizio da questi arrecato al credito azionato in via surrogatoria, sicché la possibilità di esercizio di quest'ultima non giustifica il rigetto dell'azione di surrogazione, ove l'assicuratore del responsabile del sinistro abbia già accantonato le somme occorrenti ai fini del rimborso delle spese sostenute dall'assicuratore sociale per prestazioni erogate all'assistito.

Riferimenti normativi: Legge 24/12/1969 num. 990 art. 28 com. 2 CORTE COST., Legge 24/12/1969 num. 990 art. 28 com. 4 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)