Sez. 3, Sentenza n. 604 del 17/01/2003 (Rv. 559795 - 01)
ASSICURAZIONE - VEICOLI (CIRCOLAZIONE-ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA) - RISARCIMENTO DEL DANNO - ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA E ASSICURAZIONE SOCIALE DEL DANNEGGIATO (RAPPORTO) | Azione di surrogazione ex art. 28 della legge n.990 del 1969 - Manifestazione della volontà di surroga da parte dell'ente gestore dell'assicurazione sociale - Conseguenze - Perdita della legittimazione ad agire del danneggiato.
ASSICURAZIONE - VEICOLI (CIRCOLAZIONE-ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA) - RISARCIMENTO DEL DANNO - ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA E ASSICURAZIONE SOCIALE DEL DANNEGGIATO (RAPPORTO)
In tema di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, dalla disciplina della azione di surrogazione riconosciuta all'ente gestore dell'assicurazione sociale del danneggiato, nei confronti dell'assicuratore per la r.c.a. del responsabile, dall'art. 28 della legge 24 dicembre 1969, n. 990, discende che, dal momento in cui tale ente comunica all'assicuratore del terzo responsabile di aver ammesso l'assicurato danneggiato all'indennizzo, e con ciò lo preavverta di voler effettuare la surroga, l'assicuratore è tenuto all'accantonamento in via provvisoria della corrispondente somma in favore dell'ente gestore, e la manifestazione della volontà di surrogarsi incontra l'unico limite temporale della liquidazione definitiva del danno; ne consegue che, non distinguendo la legge tra liquidazione giudiziale e stragiudiziale del danno, il danneggiato perde la legittimazione ad agire per la parte di risarcimento per cui l'istituto ha dichiarato di volersi surrogare, anche se l'istituto manifesti la propria volontà di surroga quando il giudizio è già in corso.
Riferimenti normativi: Legge 24/12/1969 num. 990 art. 28 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1916 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)