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Sez. L, Sentenza n. 3807 del 16/03/2001 (Rv. 546185 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - INDENNITÀ E RENDITA - IN GENERE | Malattia professionale - Rendita per inabilità - Revisione - Termine - Natura sostanziale - Ricomprensione in esso di termine decadenziale - Esclusione - Miglioramento delle condizioni dell'assicurato - Revisione della rendita da parte dell'INAIL oltre il termine - Condizioni - Verificazione del miglioramento entro detto termine - Consolidamento della inabilità - Presunzione assoluta - Presupposti.
Stato
decisa il 2001-03-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/546185-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - INDENNITÀ E RENDITA - IN GENERE

Il termine di quindici anni per la revisione della rendita per inabilità conseguente a malattia professionale, previsto dall'art. 137 del d.P.R. n. 1124 del 1965, ha natura sostanziale, e non comprende implicitamente un termine di decadenza, non precludendo, perciò, la revisione ad opera dell'INAIL per miglioramento delle condizioni dell'assicurato oltre il quindicennio dalla data di costituzione della rendita, sempre che il ritenuto miglioramento si sia verificato entro detto termine. La presunzione assoluta di consolidamento dell'inabilità si verifica ove l'assicurato non abbia domandato la revisione entro un anno dalla scadenza del suddetto termine di quindici anni e l'Istituto, nello stesso termine, non abbia attivato il procedimento di revisione della medesima inabilità.

Riferimenti normativi: DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 137 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)