Sez. L, Sentenza n. 1919 del 19/02/2000 (Rv. 534148 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - INDENNITÀ E RENDITA - IN GENERE | Costituzione di una rendita unica per lesioni determinate da infortuni sul lavoro e per malattie professionali - Presunzione di definitiva stabilizzazione delle condizioni fisiche dell'assicurato - Termine di riferimento.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - INDENNITÀ E RENDITA - IN GENERE
In caso di costituzione di una unica rendita INAIL, ai sensi dell'art. 80 del d.P.R. n. 1124 del 1965 in relazione all'art. 131 dello stesso testo normativo, in base al grado di riduzione complessiva dell'attitudine al lavoro causata da lesioni determinate sia da infortuni sul lavoro che da malattie professionali, la presunzione di definitiva stabilizzazione delle condizioni fisiche - che esclude la revisione della rendita - si ha con il compimento del quindicesimo anno dalla costituzione della rendita, secondo quanto disposto dagli artt. 83, comma ottavo e 137, penultimo comma del medesimo d.P.R. n. 1124 con specifico riguardo alle malattie professionali. Infatti, l'unicità della rendita, non consentendo di distinguere sul piano giuridico la parte di essa ascritta agli eventi infortuni sul lavoro e la parte derivante dagli eventi malattie professionali e comportando la necessità di valutare complessivamente e unitariamente le variazioni delle condizioni fisiche dell'assicurato, esclude che, nell'ipotesi considerata, possa farsi riferimento al termine decennale (decorrente dalla data dell'infortunio) previsto per delimitare la rilevanza dei postumi degli infortuni.
Riferimenti normativi: DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 80 CORTE COST., DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 83 CORTE COST., DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 131 CORTE COST., DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 137 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)