Sez. 3, Sentenza n. 1299 del 26/11/1979 Ud. (dep. 01/02/1980) Rv. 144136 - 01
PARTE CIVILE - COSTITUZIONE - EFFETTI - IMMANENZA - MANCATA COMPARIZIONE IN APPELLO - DIRITTO DI INTERVENIRE NEGLI ULTERIORI GRADI - SUSSISTENZA.*
PARTE CIVILE - COSTITUZIONE - EFFETTI - IMMANENZA - MANCATA COMPARIZIONE IN APPELLO - DIRITTO DI INTERVENIRE NEGLI ULTERIORI GRADI - SUSSISTENZA.*
In base al principio dell'immanenza della Costituzione di parte civile, la sua mancata comparizione in appello non equivale a revoca e non preclude il diritto di difendere le proprie ragioni negli ulteriori gradi.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 92, Cod. Proc. Pen. art. 102 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)