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Sez. 3, Sentenza n. 1299 del 26/11/1979 Ud. (dep. 01/02/1980) Rv. 144136 - 01

PARTE CIVILE - COSTITUZIONE - EFFETTI - IMMANENZA - MANCATA COMPARIZIONE IN APPELLO - DIRITTO DI INTERVENIRE NEGLI ULTERIORI GRADI - SUSSISTENZA.*
Stato
decisa il 1979-11-26
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/144136-01

PARTE CIVILE - COSTITUZIONE - EFFETTI - IMMANENZA - MANCATA COMPARIZIONE IN APPELLO - DIRITTO DI INTERVENIRE NEGLI ULTERIORI GRADI - SUSSISTENZA.*

In base al principio dell'immanenza della Costituzione di parte civile, la sua mancata comparizione in appello non equivale a revoca e non preclude il diritto di difendere le proprie ragioni negli ulteriori gradi.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 92, Cod. Proc. Pen. art. 102 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)