Sez. 2, Sentenza n. 10257 del 20/04/1983 Ud. (dep. 30/11/1983) Rv. 161473 - 01
IMPUGNAZIONI PENALI - APPELLO - INTERESSI CIVILI - IN GENERE - DECLARATORIA DI ESTINZIONE DEL REATO PER AMNISTIA - LEGGE 3 AGOSTO 1978, N. 405, ART. 12 - OBBLIGO DI DECIDERE SUGLI INTERESSI CIVILI - PRESENZA E RICHIESTA DELLA PARTE CIVILE - NECESSITÀ - ESCLUSIONE.*
IMPUGNAZIONI PENALI - APPELLO - INTERESSI CIVILI - IN GENERE - DECLARATORIA DI ESTINZIONE DEL REATO PER AMNISTIA - LEGGE 3 AGOSTO 1978, N. 405, ART. 12 - OBBLIGO DI DECIDERE SUGLI INTERESSI CIVILI - PRESENZA E RICHIESTA DELLA PARTE CIVILE - NECESSITÀ - ESCLUSIONE.*
Per il principio di immanenza della Costituzione di parte civile, la sua mancata comparizione nel giudizio di appello non equivale a revoca. Pertanto il giudice di appello, nel dichiarare estinto il reato per amnistia, ha l'Obbligo di decidere sulla impugnazione ai soli effetti delle Disposizioni e dei capi della sentenza concernenti gli interessi civili, ai sensi dell'art. 12 legge 3 agosto 1978 n. 405, non essendo tale Obbligo subordinato alla presenza della parte civile, né a una esplicita richiesta di quest'ultima. (Conf mass n 144136; (Conf mass n 144137).*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 151 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 92, Cod. Proc. Pen. art. 102 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 515 CORTE COST., Legge 03/08/1978 num. 405 art. 12 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)