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Sez. 5, Ordinanza n. 912 del 07/06/1977 Cc. (dep. 23/09/1977) Rv. 136799 - 01

AZIONE PENALE - QUESTIONI PREGIUDIZIALI (PREGIUDIZIALITA) - QUESTIONI CIVILI - DI STATO PERSONALE - SOSPENSIONE DEL PROCEDIMENTO - GIUDIZIO SULLA SERIETA DELLA CONTROVERSIA CIVILE - APPREZZAMENTO DELLE RAGIONI DEDOTTE INNANZI AL GIUDICE CIVILE - NECESSITA.*
Stato
decisa il 1977-06-07
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/136799-01

AZIONE PENALE - QUESTIONI PREGIUDIZIALI (PREGIUDIZIALITA) - QUESTIONI CIVILI - DI STATO PERSONALE - SOSPENSIONE DEL PROCEDIMENTO - GIUDIZIO SULLA SERIETA DELLA CONTROVERSIA CIVILE - APPREZZAMENTO DELLE RAGIONI DEDOTTE INNANZI AL GIUDICE CIVILE - NECESSITA.*

Il processo penale per bancarotta deve essere sospeso quando, avendo il fallito proposto opposizione contro la sentenza dichiarativa del suo fallimento, la questione pregiudiziale sia ritenuta seria dal giudice penale. Il che significa che il giudizio sulla serieta della controversia civile implica necessariamente un apprezzamento dei motivi addotti dinanzi al giudice civile, senza che possa parlarsi di violazione dei limiti della Competenza da parte del giudice penale, la cui delibazione, peraltro, ha valore strumentale e circoscritto in ordine all'istanza di sospensione del procedimento.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 19 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)