Sez. 5, Sentenza n. 18291 del 10/09/2004 (Rv. 576995 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIURISDIZIONI SPECIALI (IMPUGNABILITÀ) - COMMISSIONI TRIBUTARIE | Ricorso per cassazione dell'Amministrazione finanziaria - Notifica a mezzo di messo autorizzato - Conseguenze - Nullità - Sussistenza - Inesistenza - Esclusione - Sanabilità "ex tunc" a seguito di costituzione dell'intimato.
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIURISDIZIONI SPECIALI (IMPUGNABILITÀ) - COMMISSIONI TRIBUTARIE
La notifica del ricorso per cassazione dell'Amministrazione finanziaria avverso sentenza della Commissione tributaria regionale, eseguita da messo autorizzato dalla stessa Amministrazione è nulla, in quanto non eseguita dall'ufficiale giudiziario ai sensi dell'art. 137 cod. proc. civ. (norma applicabile al giudizio di cassazione in materia tributaria, per effetto dell'integrale rinvio alle norme codicistiche operato dall'art. 62 D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546); essa, però, non è inesistente, atteso che il messo è abilitato ad effettuare, ai sensi dell'art. 16 D.Lgs. cit., sia in primo grado che nel giudizio di appello, le notificazioni degli atti dell'Amministrazione finanziaria, e tale sua peculiare competenza fa sì che la notificazione da lui eseguita nel giudizio di cassazione non possa ritenersi che esorbiti completamente dallo schema legale degli atti di notificazione del processo tributario e sia incompatibile con il modulo legale che disciplina, in tale giudizio, la sequenza degli atti processuali. Pertanto il vizio di siffatta notificazione è sanato, per raggiungimento dello scopo, con effetto "ex tunc", dalla costituzione in giudizio del soggetto intimato.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 137 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 156, Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 16 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 62
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)