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Sez. 5, Sentenza n. 14295 del 26/09/2003 (Rv. 567166 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIURISDIZIONI SPECIALI (IMPUGNABILITÀ) - COMMISSIONI TRIBUTARIE | Luogo di notificazione - Presso la segreteria della commissione tributaria ex art. 17, comma terzo, del D.Lgs. n. 546 del 1992 - Esclusione - Fondamento normativo - Disciplina del codice - Necessaria applicazione - Inosservanza - Inesistenza dell'impugnazione.
Stato
decisa il 2003-09-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/567166-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIURISDIZIONI SPECIALI (IMPUGNABILITÀ) - COMMISSIONI TRIBUTARIE

La previsione, ad opera dell'art. 17, comma terzo, del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, della possibilità di effettuare comunicazioni e notificazioni di atti presso la segreteria della commissione tributaria durante il procedimento non si estende all'impugnazione per cassazione della sentenza che definisce il giudizio davanti alle commissioni tributarie - come, del resto, nelle fattispecie procedimentali in cui la parte, autorizzata a stare in giudizio senza l'assistenza del difensore, non abbia fatto idonea dichiarazione di residenza o elezione di domicilio: art. 58 disp. att. cod. proc. civ.; art. 23 della legge 24 novembre 1981, n. 689, - di tal che il ricorso va notificato alla parte personalmente, secondo la disciplina dl codice di rito (artt. 137 segg. e 330 cod. proc. civ.), la cui violazione comporta la giuridica inesistenza dell'impugnazione, atteso che la chiusura del pregresso grado di giudizio fa venir meno qualsiasi legame del destinatario con la segreteria del giudice "a quo" con conseguente inettitudine di questa a configurarsi come luogo di consegna legittima dell'atto. Ciò in quanto l'art. 62 del D.Lgs. n. 546 del 1992, nel prevedere che il ricorso per la cassazione di sentenza della commissione regionale ed il relativo procedimento sono regolati dalle disposizioni del codice di procedura civile "in quanto compatibili" con quelle del decreto stesso, diversamente da quanto previsto per le altre impugnazioni dall'art. 49 del D.Lgs., non disciplina secondo il criterio di specialità della norma processuale tributaria i rapporti fra il giudizio di legittimità e quello tributario, ma attribuisce la prevalenza alle disposizioni del codice di procedura civile.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 17 com. 3 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 62, Cod. Proc. Civ. art. 330 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 137 CORTE COST., Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 58 CORTE COST., Legge 18/12/1941 num. 1368 art. 58 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 23 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 49 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)