Sez. 2, Sentenza n. 6146 del 21/05/1992 (Rv. 477324 - 01)
Procedimento civile - Notificazione - A mezzo posta | Perfezionamento - Prova - Avviso di ricevimento - Mancata sottoscrizione dell'agente postale - Inesistenza della notificazione.
Procedimento civile - Notificazione - A mezzo posta
In tema di notificazione per mezzo del servizio postale, che non si esaurisce con la spedizione dell'atto, ma si perfeziona con la consegna del relativo plico al destinatario da parte dell'agente postale, l'avviso di ricevimento, prescritto dall'art. 149 cod. proc. civ., è il solo documento idoneo a provare sia la consegna, sia la data di questa, sia l'identità della persona a mani della quale la consegna è stata eseguita. Consegue che la mancanza di sottoscrizione dell'agente postale sull'avviso di ricevimento del piego raccomandato rende inesistente, e non soltanto nulla, la notificazione, rappresentando la sottoscrizione l'unico elemento valido a riferire la paternità dell'atto all'agente postale.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 325, Legge 20/11/1982 num. 890 art. 3, Legge 20/11/1982 num. 890 art. 4 CORTE COST., Legge 20/11/1982 num. 890 art. 5 CORTE COST., Legge 20/11/1982 num. 890 art. 6
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)