Sez. L, Sentenza n. 3303 del 08/04/1994 (Rv. 486082 - 01)
Procedimento civile - Notificazione - A mezzo posta | Consegna del plico al destinatario - Momento di perfezionamento - Prova - Avviso di ricevimento - Mezzo esclusivo - Mancata allegazione - Conseguente inesistenza della notificazione - Ordine di rinnovazione - Inammissibilità.
Procedimento civile - Notificazione - A mezzo posta
La notifica a mezzo del servizio postale non si esaurisce con la spedizione dell'atto, ma si perfeziona con la consegna del relativo plico al destinatario, e la prova di tale consegna - alla cui data (invece che a quella di spedizione) bisogna fare riferimento anche ai fini della tempestività del ricorso per cassazione - è offerta solo dall'avviso di ricevimento prescritto dall'art. 149 cod. proc. civ. la cui mancata allegazione determina l'inesistenza della notificazione con conseguente impossibilità per il giudice di disporre il rinnovo della notificazione, ai sensi dell'art. 291 cod. proc. civ. in quanto la sanatoria ivi prevista è consentita nella sola ipotesi di notificazione esistente, sebbene affetta da nullità.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 149 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 291 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)