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Sez. L, Sentenza n. 2564 del 21/02/2001 (Rv. 544043 - 01)

ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA - PRESTAZIONI ASSISTENZIALI - AVENTI DIRITTO | Assegno di invalidità - Requisito dello stato di incollocamento al lavoro - Soggetti affetti da minorazione psichica incidente sulla salute e incolumità degli eventuali compagni di lavoro - Ammissione al collocamento obbligatorio - Esclusione - Conseguenze - Dimostrazione, con gli ordinari mezzi di prova, del requisito dello stato di disoccupazione o non occupazione - Necessità - Onere della prova (concernente anche il requisito economico richiesto dalla legge n. 118 del 1971) a carico dell'invalido - Sussistenza.
Stato
decisa il 2001-02-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/544043-01

ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA - PRESTAZIONI ASSISTENZIALI - AVENTI DIRITTO

In materia di diritto all'assegno di invalidità civile, poiché, a norma dell'art. 1, secondo comma, della legge n. 482 del 1968, non sono ammessi al collocamento obbligatorio i soggetti che, a causa della loro invalidità, possano riuscire di danno alla salute e all'incolumità dei compagni di lavoro o alla sicurezza degli impianti, nei confronti del soggetto affetto da minorazione psichica di grado e natura tale da precludere, in base a tale criterio, l'iscrizione negli elenchi del collocamento obbligatorio, lo stato di incollocamento al lavoro deve intendersi come stato di disoccupazione o di non occupazione; stato che - al pari del requisito economico richiesto dalla legge n. 118 del 1971, anch'esso elemento costitutivo del diritto - deve essere provato dall'invalido attore in giudizio con gli ordinari mezzi di prova, comprese le presunzioni.

Riferimenti normativi: Legge 30/03/1971 num. 118 CORTE COST., Legge 02/04/1968 num. 482 art. 1 com. 2 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)