diritto.io

Sez. L, Sentenza n. 10765 del 12/08/2000 (Rv. 539549 - 01)

ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA - PRESTAZIONI ASSISTENZIALI - AVENTI DIRITTO | Assegno di invalidità - Requisito dell'incollocazione al lavoro - Soggetti affetti da minorazione psichica incidente sulla salute e incolumità degli eventuali compagni di lavoro - Ammissione al collocamento obbligatorio - Esclusione - Conseguenze - Incollocazione al lavoro - Dimostrazione con ogni mezzo di prova - Ammissibilità.
Stato
decisa il 2000-08-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/539549-01

ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA - PRESTAZIONI ASSISTENZIALI - AVENTI DIRITTO

In materia di diritto all'assegno di invalidità civile, poiché, a norma dell'art. 1, secondo comma, della legge n. 482 del 1968, non sono ammessi al collocamento obbligatorio i soggetti che, a causa della loro invalidità, possano riuscire di danno alla salute e all'incolumità dei compagni di lavoro o alla sicurezza degli impianti, deve ritenersi che nei confronti del soggetto affetto da minorazione psichica di grado e natura tale da precludere, in base a tale criterio, l'iscrizione negli elenchi del collocamento obbligatorio, lo stato di incollocamento al lavoro possa essere liberamente dimostrato, anche mediante presunzioni, senza che sia necessaria l'iscrizione negli elenchi del collocamento obbligatorio e o la presentazione della relativa richiesta.

Riferimenti normativi: Legge 02/04/1968 num. 482 art. 1 com. 2 CORTE COST., Legge 30/03/1971 num. 118 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)