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Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 13731 del 23/06/2011 (Rv. 618349 - 01)

CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTÀ FONDAMENTALI - PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE | Danno non patrimoniale - Risarcibilità per il fatto in sé della violazione - Sufficienza - Fondamento.
Stato
decisa il 2011-06-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/618349-01

CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTÀ FONDAMENTALI - PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE

In tema di equa riparazione ai sensi della legge n. 89 del 2001, il danno non patrimoniale per la violazione del termine ragionevole di durata del processo è liquidabile, di regola, per il fatto in sé della violazione, quale evento che si verifica normalmente, senza bisogno di alcun sostegno probatorio relativo alla singola fattispecie.

Riferimenti normativi: Legge 24/03/2001 num. 89 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)